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NOTIZIE 02 DICEMBRE 2019

Conguagli 730: le nuove regole e come cambia il calendario 2020

Riscritto il calendario fiscale, con la scadenza del 730 che passa dal 23 luglio al 30 settembre. Cresce anche la platea dei contribuenti che possono usare il 730: oltre ai dipendenti e ai pensionati, possono presentarlo anche i titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e i titolari di redditi di lavoro autonomo occasionale.

Più tempo dunque per presentare il modello 730 (con precompilata a disposizione dei contribuenti 15 giorni dopo l’attuale termine) e le certificazioni uniche (CU). Sarebbe anche ampliata l’assistenza fiscale, includendo nuove fattispecie reddituali.

Si tratta di novità introdotte dai relatori al decreto legge per migliorare la qualità dei dati del modello precompilato, incentivandone l’utilizzo da parte dei contribuenti.

Le scadenze del nuovo calendario fiscale sarebbero così modificate:

  • – la presentazione 730 slitterebbe al 30 settembre di ogni anno invece dell’attuale 23 luglio, per consentire agli intermediari di disporre di tutti i dati nella dichiarazione precompilata e ridurre la possibilità di errore per i contribuenti, disponendo anche di un più ampio termine per utilizzare il modello 730 precompilato;
  • – i datori di lavoro avrebbero tempo fino al 16 marzo per l’invio della Certificazione Unica (l’ex CUD) al Fisco, in luogo dell’attuale 7 marzo;
  • – la dichiarazione dei redditi precompilata, invece dell’attuale 15 aprile, sarebbe pertanto pronta per la visualizzazione il 30 aprile di ogni anno.

L’altra grande novità è che, dal prossimo anno, dovrebbero potersi avvalere del modello 730 non solo i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o di pensione, ma anche i titolari di redditi fondiari o redditi da lavoro autonomo occasionale.

Sul fronte dei conguagli (a debito o a credito), la grande novità è che il sostituto di imposta dovrebbe effettuarli non a termine fisso, come avviene oggi con la busta paga di competenza di luglio

Il termine diventerà bensì a termine mobile, ossia con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. Analoghe modifiche sono apportate in caso di pensioni.

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